TRIBUNALE DI CHIETI

- Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo –

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PER: Il Comune _____ (C.F. ____), con sede _____, in persona del Sindaco, Sig. _____, C. F. _____, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al presente atto, dall’Avv. Marco SABATINI (C.F. SBTMRC87L10L113W - fax n. 087596671 -  PEC:  avvmarcosabatini@pec.it) con studio a Montenero di Bisaccia (CB) in C.da Colle Rampone n. 5, presso cui dichiara di eleggere domicilio;

-Attore/Opponente-

CONTRO: _______

-Convenuta/Opposta-

Avverso

Il decreto ingiuntivo n. ____, emesso dal Tribunale di Chieti in data _____ (R.G.N. _____) e notificato in data 05.12.2024 a mezzo PEC al Comune di ______ , con il quale si ingiungeva all’odierno attore di pagare la somma di ____, gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, _______ (All.1).

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Con il presente atto il Comune _______, in persona del Sindaco p.t., propone ampia e formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo de quo impugnando e contestando ogni pretesa creditoria sia sotto il profilo dell’an che del qunatum, chiedendone la revoca con ogni conseguenza di legge.

Il credito vantato da parte ricorrente non ha alcun fondamento, né in punto di fatto, né di diritto, ragioni per le quali l’odierno attore, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato si oppone all’ingiunzione concessa per le seguenti

MOTIVIVAZIONI

  1. Divieto di cessione senza la preventiva adesione della Pubblica Amministrazione interessata.

La cessione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione è soggetta ad una normativa che ha natura speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione del credito.

La disciplina speciale per la cessione dei crediti ventati nei confronti della Pubblica Amministrazione pone dei limiti alla libertà delle parti.

Il Regio Decreto 2440/1923 agli art. 69 e 70 ha dedicato una specifica disciplina alle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche per somministrazioni, forniture e appalti richiamando le previsioni contenute nell’art. 9, allegato E, della Legge 2248 del 1865.

L’art. 9, allegato E, della Legge 2248 del 1865 prevede che, in deroga ai principi dell’art. 1260 c.c., qualora la cessione del credito derivi da un contratto in corso di esecuzione, il creditore deve chiedere il consenso alla P.A. ceduta, nello specifico dispone espressamente che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà essere effettuato alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l’amministrazione interessata”.

La cessione dei crediti vantati nei confronti di un Ente Pubblico e ancora in corso di esecuzione è quindi subordinata alla preventiva adesione della Pubblica Amministrazione interessata. In altri termini, affinché la cessione sia opponibile ad un Ente Pubblico è necessario che quest’ultimo esprima il proprio consenso espresso.

Sulla questione si è recentemente espresso il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, con la Sentenza n. 324/2021 avente ad oggetto un caso analogo a quello odierno.

Il Tribunale di Agrigento, nella predetta sentenza, dopo aver richiamato la disciplina prevista dal R.D. n. 2440/1923, dal R.D. n. 827/1924 e la disposizione dell’art. 9, allegato E della L. n. 2248/1865, afferma che “considerando la disciplina descritta applicabile alla fattispecie per cui è causa, sia sotto il profilo soggettivo (essendo applicabile a tutte le articolazioni della P.A., ivi compresi gli enti locali) sia sotto il profilo oggettivo (fondandosi il credito ceduto alla banca opposta su un contratto di forniture e somministrazioni di energia elettrica) nonché in considerazione della circostanza che tale normativa è espressamente richiamata dell’atto di cessione, nondimeno, sebbene la cessione di credito in favore della banca cessionaria abbia rispettato il requisito di forma di cui all’art. 69, co. 3 R.D. n. 2440 del 1923 (in quanto la cessione è stata effettuata con scrittura privata autenticata dal notaio), non si ritiene soddisfatto il requisito del necessario assenso formale del Comune ceduto, pure destinatario della notifica della cessione, ai sensi degli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440 del 1923. “. La Sentenza continua affermando che “In questi settori c.d. esclusi (riferendosi ai settori esclusi dall’applicazione del codice dei contratti pubblici, tra cui gli appalti di forniture di energia… o di combustibili destinati alla produzione di energia) deve ritenersi ancora applicabile la normativa di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440 del 1923”.

Il Tribunale di Agrigento ha pertanto ritenuto, in una fattispecie analoga a quella de quo, che la cessione in favore della banca opposta non abbia acquisito efficacia nei confronti dell’Amministrazione comunale, in quanto non espressamente e preventivamente accettata da parte della P.A. interessata.

 Infine è bene precisare che le cessioni dei crediti da cui derivano le pretese di controparte riguardano contratti che al momento della cessione del credito erano ancora in essere.

Pertanto le cessioni dei crediti da cui traggono origine tutte le pretese di controparte e su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto, non hanno acquisito efficacia nei confronti del Comune di _______e di conseguenza non sono ad esso opponibili.

Per puro tuziorismo difensivo, nella malaugurata ipotesi in cui l’Ill.mo Giudice adito ritenga che le cessioni di crediti abbiano acquisito efficacia e siano opponibili al Comune di Bucchianico, si procede con le ulteriori motivazioni.

  1. Sulla sorte capitale richiesta da controparte

I crediti per sorte capitale per cui agisce controparte sono inesistenti.

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  1. Sull’ eventuale richiesta di provvisoria esecuzione

Infine, si fa presente, sin d’ora, che l’opposizione è fondata su prova scritta e comunque di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c., come confermato dai documenti depositati in atti.

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Per le ragioni esposte, il Comune ____, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

CITA

_____ a comparire innanzi al Tribunale di Chieti all’udienza del ____ ore di rito e soliti locali d’udienza, con invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell’udienza indicata, con l’avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’art. 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e che in caso di mancata costituzione si procederà in sua legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

“Respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, Voglia l’Ill.mo Giudice adito:

In via principale

Revocare e/o comunque annullare il decreto ingiuntivo n. ____ emesso da Tribunale di Chieti in ______, in quanto nullo, inammissibile, illegittimo, inefficacie ed infondato in punto di fatto e di diritto per le ragioni tutte esposte in narrativa, con ogni conseguenza di legge.

In via subordinata

Nell’ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della ______ ridursi l’importo dovuto come risulta dagli atti di causa e secondo giustizia ed equità.

In ogni caso

Condannare l’opponente al pagamento delle spese, competenze, diritti e onorari del presente giudizio

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ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si dichiara che il presente atto non altera il valore già dichiarato del procedimento pertanto si versa un contributo unificato pari ad € 118,50.

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IN VIA ISTRUTTORIA

Con osservanza, si produce la seguente documentazione:

  • Decreto ingiuntivo n. ____

Con ogni più ampia riserva di ulteriori produzioni nei termini di legge.

Salvo ogni altro diritto.

Montenero di Bisaccia-Chieti, 13.01.2025

                                                                       Avv. Marco SABATINI