TRIBUNALE DI _____________

- Nota di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. -

Giudice: Dott.ssa Stefania VACCA

Udienza: 04.02.2026

R.G.N. 947/2025

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PER: _____________, nato a _____________il _____________ed ivi residente in _____________, n. 2, C.F. _____________, in qualità di titolare dell’impresa individuale _____________, con sede a _____________in Via _____________, P.IVA _____________, PEC: _____________, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata agli atti del giudizio iscritto al n. 947/2025 R.G. del Tribunale di Larino, dall’Avv. Marco SABATINI (C.F. SBTMRC87L10L113W - fax n. 087596671 - PEC:  avvmarcosabatini@pec.it) con studio a Montenero di Bisaccia (CB) in C.da Colle Rampone n. 5, presso cui dichiara di eleggere domicilio;

Opponente-

CONTRO: _____________ (P.IVA/C.F. _____________) con sede a _____________, in C.da _____________, in persona del _____________, rappresentata e difesa dall’Avv_____________.

- Opposta-

PREMESSO CHE

  • Con provvedimento del 12.12.2025 L’Ill.mo Giudice adito ha fissato l’udienza del 04.02.2026 per la discussione della sola questione relativa alla sospensione della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, disponendo che tale udienza fosse sostituita, ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c., mediante deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, nel termine di cinque giorni antecedenti l’udienza;

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Con il presente atto, il _____________, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, richiamate le proprie precedenti difese, insiste nel loro accoglimento,

CHIEDE

Di disporre la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto:

  • l’opposizione è assistita da evidente fumus boni iuris;

  • il credito azionato risultava già all’epoca controverso e oggetto di contestazioni documentate;

  • il credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo difetta dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti dall’art. 633 c.p.c;

  • la provvisoria esecuzione è stata concessa in sede monitoria in assenza dei presupposti di cui all’art. 642 c.p.c., trattandosi di misura di carattere eccezionale, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità;

  • non è stato allegato né dimostrato alcun concreto periculum in mora in capo alla parte opposta;

  • la prosecuzione dell’esecuzione comporta per l’opponente un grave ed irreparabile pregiudizio;

  • ricorrono i presupposti previsti dall’art. 649 c.p.c. per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (La valutazione dei gravi motivi è rimessa alla discrezionalità del giudice. Si considerano tali sia la probabile fondatezza dell'opposizione sia la sussistenza del pericolo di danno che può derivare all'opponente all'esecuzione del decreto. Possono configurare gravi motivi anche la mancanza dei presupposti richiesti dal codice di procedura civile per l'emanazione del decreto ingiuntivo o l'assenza di quelli previsti per l'originaria concessione della provvisoria esecutività allo stesso).

CHIEDE ALTRSÌ

in via meramente subordinata, che l’eventuale prosecuzione dell’esecuzione venga disposta previa prestazione di idonea cauzione da parte della parte opposta.

Precisa le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,

In via principale

ai sensi dell’art. 649 c.p.c., disporre la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo _____________ opposto;

In via subordinata

disporre la prosecuzione dell’esecuzione previa prestazione di idonea cauzione;

In ogni caso

Condannare l’opposta al pagamento delle spese, competenze, diritti e onorari del presente giudizio

Salvo ogni altro diritto.

Montenero di Bisaccia-_____________, ______.2026

                                                                       Avv. Marco SABATINI

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