Notifiche ex art. 140 c.p.c.

27.08.2024  Avv. Marco SABATINI


In questo breve articolo relativo alla notifica eseguita a norma dell'art. 140 c.p.c., verrà posta l'attenzione sul perfezionamento della notifica nell'eventualità che il destinatario non sia stato rintracciato dall'Ufficiale Giudiziario per la "consegna a mani" dell'atto e, a seguito di notifica eseguita a norma dell'art. 140 c.p.c., lo stesso destinatario non abbia ritirato l'atto.

L’art. 140 c.p.c. prevede che: “se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comune dove la notifica deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”

Per quanto riguarda il perfezionamento della notifica effettuata con la procedura prevista dal citato art. 140 c.p.c., la Corte Costituzionale ha stabilito che la notifica si perfeziona nel momento della ricezione della raccomandata da parte del destinatario o comunque decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

Per la Corte di cassazione “se il destinatario non ha provveduto al ritiro, il procedimento notificatorio si perfeziona con la decorrenza del termine di dieci giorni dall’avvenuta spedizione” (Cass. Civ. sez. trib. 28/09/2018 n. 23498).

Il Tribunale di Napoli in una recente sentenza, la n. 1024/2023 del 30.01.2023, ha affermato che “Non può pretendersi che debba essere provata anche l’effettiva ricezione né che debba essere riportata, sull’avviso di ricevimento della raccomandata non potuta recapitare per assenza del destinatario anche la scritta compiuta giacenza… Ai fini della presunzione legale di conoscenza, ad alla luce della ratio che ha ispirato la sentenza 3/2012 della Corte costituzionale, è necessari avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata è effettivamente giunta al recapito del destinatario, e che non sia invece smarrita o finita erroneamente presso altro recapito. E la prova è raggiunta a mezzo della produzione dell’avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario sia esso annotato dall’agente postale in ordine all’assenza di quest’ultimo”.

Pertanto, nel caso inizialmente ipotizzato,  e sufficiente depositando in giudizio ed esibire in udienza la relata di notifica redatta dall’Ufficiale Giudiziario e l'avviso di ricevimento (Mod. 23i RAG), della raccomandata ex art 140 c.p.c. (nel caso si trattasse della notifica di un atto di sfratto, e necessario depositare anche l'avviso di ricevimento della raccomandata ex art 660 c.p.c.) per dimostrare la regolarità della notifica.